Il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ribadisce ed amplia gli obblighi delle PA riguardo la pubblicità dell'azione amministrativa, al fine di consentire la massima trasparenza attraverso il sito Internet dell'Ente.
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In particolare, l'art. 18, comma 1, riporta che: "La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".
Le informazioni da pubblicare obbligatoriamente nel sito dell'Ente, nei casi del comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, sono le seguenti [art. 18, comma 2]:
-il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
-l'importo;
-la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
-l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
-la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
-il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
Le disposizioni dell'art. 18 sono attuate dall'Ente entro la data del 31/12/2012. Inoltre, "A decorrere dal 1 gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare" [art. 18, comma 5].
La sezione ricomprende, pertanto, anche l'elenco di tutti gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza affidati dal Comune, come viene richiesto anche dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), articolo 3, comma 18 e 54, precedentemente pubblicati in un'apposita sezione "Incarichi e consulenze". Sono indicati, altresì, gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti sia a soggetti privati che ai dipendenti pubblici, in conformità con quanto indicato nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", all'articolo 11 "Trasparenza", comma 8, punto i.
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