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Comune di Ollolai
In data 04 Marzo 2020 è stato firmato il Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri in merito all’emmergenza Coronavirus.
In sintesi, le principali prescrizioni in vigore dal 05 e fino al prossimo 15 Marzo che riguardano il Comune di Ollolai:
• Sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
• La biblioteca è aperta, ma l'ingresso è consentito esclusivamente a gruppi autorizzati dall'operatrice;
• Sospensione delle manifestazioni e delle attività culturali e sportive;
• Uffici comunali aperti al pubblico con ingressi contigentati e invito ai cittadini di recarsi agli sportelli solo per atti e richieste urgenti;
Di seguito un estratto del DPCM di particolare interesse per il Comune di Ollolai:
1) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);
d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa;
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’allegato Decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e del Ministro della Salute Roberto Speranza.
A tutela della Salute Pubblica e quindi all’interesse di tutti, si confida nell’osservanza di tutte le indicazioni contenute nel Decreto.
Ollolai 05/03/2020
IL SINDACO
EFISIO ARBAU